Determinazioni dell’arbitro assicurativo

L'Arbitro Assicurativo (AAS): Nuovi Strumenti di Tutela per la Nostra Clientela

VITANUOVA Spa è da sempre impegnata a garantire trasparenza e supporto ai propri clienti. In linea con le recenti normative introdotte dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), informiamo la nostra clientela dell'attivazione dell'Arbitro Assicurativo (AAS), operativo a partire dal 15 gennaio 2026.
Questa nuova procedura offre una via stragiudiziale rapida, economica ed imparziale per risolvere eventuali controversie tra clienti, imprese di assicurazione e intermediari, senza la necessità di ricorrere immediatamente al Tribunale civile.
Chi può rivolgersi all'Arbitro Assicurativo?
L'accesso all'AAS è garantito a un'ampia platea di soggetti, inclusi:
  • Consumatori: Persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale.
  • Persone Giuridiche, Imprese e professionisti: professionisti, aziende, associazioni, cooperative, fatto salvo il limite relativo ai contratti assicurativi che rientrano nella definizione di "Grandi Rischi"1
  • Danneggiati: Soggetti che hanno subito un danno e che, per legge, hanno diritto all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (es. in ambito RC Auto o RC sanitaria).
  • Assicurati e Beneficiari: Soggetti diversi dal contraente che vantano diritti derivanti dal contratto di polizza.
Cosa si intende per “Grandi rischi”?
Secondo la definizione del codice delle assicurazioni vengono considerati “grandi rischi” le seguenti coperture assicurative:
  • credito o polizze fideiussorie qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
  • altre polizze danni relative a responsabilità civile, danni da furto o incendio, perdite pecuniarie sottoscritte da persone giuridiche che superino 2 dei tre limiti seguenti:
    1. il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai sei milioni e duecento mila euro;
    2. l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodici milioni e ottocento mila euro;
    3. il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.
    Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.
Quali controversie possono essere sottoposte all'AAS?
È possibile presentare ricorso all'Arbitro per questioni relative all'interpretazione del contratto concluso, alla gestione dei sinistri o al comportamento dell'intermediario.
Come presentare Ricorso: La Procedura Passo-Passo
L'accesso all'Arbitro è subordinato al fallimento di un precedente tentativo di reclamo. Ecco la procedura corretta da seguire:
  1. Reclamo Formale: Il cliente deve prima inviare un reclamo scritto a VITANUOVA Spa o direttamente all'Impresa di Assicurazione interessata.
  2. Attesa Riscontro: se l'impresa/intermediario non risponde entro 45 giorni o fornisce una risposta insoddisfacente, matura il diritto di ricorrere all'AAS.
  3. Presentazione Ricorso (entro 12 Mesi): Il ricorso deve essere presentato entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo iniziale.
  4. Portale Online: Il ricorso si presenta esclusivamente tramite il portale web ufficiale www.arbitroassicurativo.org, accessibile via SPID o CIE.
  5. Costi: È richiesto il pagamento di un contributo spese di soli € 20,00, da versare tramite sistema PagoPA. Il ricorso non richiede l'assistenza obbligatoria di un avvocato.

In questa sezione saranno altresì pubblicate, ove previsto, le informazioni rilevanti in merito alle determinazioni dell’Arbitro Assicurativo che riguardano Vitanuova S.p.A. e alle eventuali iniziative adottate dalla società.
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